Statuto

Statuto

CAP. I – SCOPO E SEDE

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

E’ costituita una Associazione culturale, ai sensi degli Articolo  36 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE EMILIO RIZZI E GIO BATTA FERRARI (AREF)”, denominazione che dovrà costantemente mantenere nell’arco della sua esistenza.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Brescia, in vicolo del Sole n. 4, ma potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali e rappresentanze anche altrove in Italia e all’estero, senza ulteriori formalità di natura associativa.

Articolo 3 – Caratteri

1) L’Associazione non ha scopo di lucro ed è libera da qualsiasi vincolo politico e/o religioso.

Pertanto è esclusa la distribuzione tra soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, se non imposte dalla legge.

2) Inoltre, in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione od ente con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo  4 – Scopo

1) L’Associazione, che prende i nomi dei celebri pittori Giovan Battista Ferrari (1829-1906), ed Emilio Rizzi (1881-1952) è un centro di vita associativa e d’educazione permanente. Essa potrà svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale senza limitazioni. A tale scopo l’Associazione potrà altresì partecipare all’organizzazione e gestione d’iniziative in concorso con analoghe organizzazioni italiane e straniere, nonché partecipare in qualità di socio o associato ad organismo associativi o consortili di qualsiasi natura aventi scopo connesso, affine od analogo al proprio.

2) L’Associazione ha come oggetto e scopo quello di realizzare iniziative di vario genere, finalizzate all’approfondimento e alla conoscenza dell’arte e della vita dei due artisti suddetti e del loro tempo.

3) inoltre l’Associazione ha il fine di promuovere, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa – senza limitazione alcuna – idonea a favorire tra gli associati e il pubblico la conoscenza dell’arte della società e della cultura dei secoli XIX e XX.

Per realizzare tali obiettivi l’Associazione potrà organizzare mostre, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi d’arte, seminari di studio, gruppi di ricerca; istituire borse di studio, premi e concorsi; pubblicare cataloghi, riviste, libri, atti di manifestazione artistiche e culturale, un eventuale bollettino interno per i soci dell’associazione.

Articolo  5 – Attività patrimoniale ed economica

Per l’attuazione dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà:

1) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente;

2) intestarsi licenze commerciali in genere;

3) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o per mezzo di terzi;

4) acquisire beni mobili ed immobili dello Stato, dell’Unione Europea e di Organismi internazionali, elargizioni, donazioni e lasciti dei soci, sponsorizzazioni di sostenitori dell’Associazione, nonché contributi di enti locali pubblici, eredità, rimborsi riscossi nella realizzazione delle iniziative dei vari settori. A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque comprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale:

5) accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, acquisire quote di partecipazione in cooperative, consorzi, altre associazioni, richiedere autorizzazioni amministrative per l’esercizio del commercio all’ingrosso od al minuto, per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, fondazioni, cooperative e società, ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Articolo  6 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

CAP. II – SOCI

Articolo  7 – Categorie

1) Nel pieno rispetto del principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si considerano tutti soci ordinari.

2) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti per legge e per statuto all’Associazione.

3) La qualifica di socio ordinario si acquisisce, previa presentazione di domanda (anche verbale) al Consiglio Direttivo, indicando opportune referenze e dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e di accettare le finalità dello stesso, nonché previo pagamento della tessera annuale sociale.

4) I soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni. Il diritto di voto si acquisisce trascorsi tre mesi dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

5) Per i soci minorenni la domanda d’ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

6) Possono essere soci sia i privati cittadini senza distinzione di età, sesso, razza o religione, che gli enti di seguito elencati, sempre che non abbiano interessi o finalità in contrasto con quelli dell’Associazione: le associazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria, le fondazioni.

Articolo  8 – Scioglimento del rapporto associativo

1) Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

  1. a) lo scioglimento dell’Associazione;
  2. b) le dimissioni inviate per lettera al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  3. c) la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
  4. d) il mancato pagamento della quota associativa annua.

2) La risoluzione del rapporto associativo comporta l’immediata decadenza di ogni diritto già acquistato dal Socio.

Articolo  9 – Contributi associativi

La qualità di associato si acquista mediante il pagamento della tessera annuale sociale, nei tempi e secondo l’entità e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La tessera ha validità annuale ed il mancato pagamento della stessa inibisce l’esercizio dei diritti connessi a tale qualità.

La qualità di associato è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo  10 – Domicilio dei soci

Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l’Associazione, è eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all’Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAP. III – ORGANI SOCIALI

Articolo  11 – Organi sociali

1) Sono organi sociali:

  1. a) l’Assemblea generale;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) l’eventuale Collegio dei Revisori.

2) Tutti gli Organi statutari sono eletti dall’Assemblea.

CAP. IV – ASSEMBLEE

Articolo  12 – Assemblea dei soci

1) L’assemblea è costituita da tutti i soci di età maggiore.

2) Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti, dissenzienti od astenuti dal voto.

3) Le assemblee sono sia ordinarie che straordinarie.

4) Le assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi il diritto di voto per un’assemblea ordinaria; e di un terzo per un’assemblea straordinaria.

5) Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l’oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.

6) Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

7) Almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell’Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

8) Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

9) L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

10) L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

11) Il Presidente dirige e regola le discussioni e le votazioni sono sempre palesi.

12) Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un dipendente dell’Associazione.

13) Un socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

14) Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori.

15) Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un’apposita raccolta cronologica.

Articolo  13 – Assemblea ordinaria

1) L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto e la relazione dei consiglieri, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci. In caso di giustificati motivi, l’assemblea può essere convocata entri i sei mesi successivi alla scadenza dell’esercizio.

2) La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione verbale o scritta, anche tramite fax o posta elettronica, oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali adibiti all’attività, ai soci aventi diritto al voto almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza è consentita una convocazione verbale con tre giorni di preavviso.

3) L’assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione e su quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti nelle adunanze. Nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

4) L’assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:

  1. a) approvazione dei bilanci (rendiconti);
  2. b) nomina del Consiglio Direttivo;
  3. c) nomina degli altri Organi sociali;
  4. d) responsabilità degli amministratori;
  5. e) approvazione del programma delle attività sociali.

5) E’ altresì competente per tutte le materia attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione, che non rientrano nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che non sono legittimamente sottoposte al suo esame.

6) L’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione palese.

Articolo  14 – Assemblea straordinaria

1) L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente con le modalità previste per l’assemblea ordinaria.

2) La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

L’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presente o rappresentato. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti nelle adunanze. Nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

Per deliberare sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea deve deliberare con la maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentanti.

3) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. a) approvazione e modificazioni dello Statuto sociale;
  2. b) scioglimento dell’Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue;

c) questioni istituzionali, normative e patrimoniali inerenti la vita e l’attività dell’Associazione.

CAP. V – CARICHE SOCIALI

Articolo  15 – Gratuità

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le prestazioni di volontariato fornite dai soci non possono essere retribuite, nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata, entro i limiti che verranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Articolo  16 – Requisiti

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) aver compiuto la maggior età;
  2. b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

CAP. VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo  17 – Composizione e durata

1) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.

2) I Consiglieri durano in carica 5 anni con possibilità di essere riconfermati.

3) I Consiglieri sono da scegliersi tra coloro che sono soci maggiorenni.

Articolo  18 – Presidente, vicepresidente e tesoriere

1) Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente.

2) Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all’esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

3) Il Consiglio può nominare uno o più Tesorieri che sovrintendono alle finanze dell’Associazione. Questi ultimi hanno la specifica responsabilità della cassa e di ogni altra operazione contabile e redigono le proposte di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo  19 – Riunioni

1) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Revisori dei Conti, se esistente.

2) Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

3) L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato verbalmente o per telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telefax almeno il giorno prima.

4) Il Consiglio si considera validamente convocato qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

5) Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

6) Le riunioni a carattere straordinario dovranno essere obbligatoriamente convocate con posta elettronica o telefax almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telefax ameno tre giorni prima. Il Consiglio si considera validamente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Articolo  20 – Costituzione e deliberazioni

1) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

2) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, e devono essere inserite in un’apposita raccolta cronologica.

3) Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione.

Articolo  21 – Competenza

1) Il Consiglio ha il compito di realizzare gli scopi dell’Associazione e le finalità programmatiche all’interno delle direttive generali precisate in assemblea: per questo è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell’Assemblea. In particolare, ha competenza in merito ai provvedimenti per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, alla stipulazione di contratti, convenzioni, all’incasso ed erogazione di contributi, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, alle decisioni sull’accettazione delle domande di adesione, sulle adesioni dell’Associazione ad altre organizzazioni con finalità corrispondenti a quelle dell’Associazione Culturale, alla decadenza o esclusione dei soci.

2) Può delegare a singoli suoi componenti l’esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche attività dell’Associazione. In particolare si prevede la possibilità di costituire un comitato esecutivo avente esclusivamente funzioni operative e/o consultive.

Articolo  22 – Rappresentanza dell’associazione

Il potere di rappresentanza dell’Associazione verso terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

CAP. VII – PRESIDENZA

Articolo  23 – Nomina e competenze

1) Il Presidente è nominato ai sensi dell’Articolo  18, comma 1, ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo stesso, sovrintende all’attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione e verifica l’osservanza dello statuto.

2) In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso e, in ogni caso, alla riunione successiva.

3) In caso di assenza o impedimento i poteri del presidente verranno assunti dal Vice presidente.

4) Il Presidente ha la possibilità di delegare parte dei suoi poteri su approvazione del Consiglio Direttivo.

CAP. VIII – BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Articolo  24 – Esercizio sociale e bilancio

1) L’esercizio sociale e finanziario coincidono con l’anno solare.

2) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di tre mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Articolo  25 – Approvazione del bilancio

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle sue finalità e, in parte, devoluti in beneficenza ad enti.

Articolo  26 – Organi della liquidazione

In caso di liquidazione o di scioglimento dell’Associazione per qualunque motivo, l’Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

CAP. IX – NORME FINALI

Articolo  27 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorte tra gli associati od i loro eredi e l’Associazione in dipendenza del rapporto associativo o in correlazione con esso, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in lite, nominati tra gli iscritti ad albi professionali  della provincia ove ha sede l’Associazione; gli arbitri così eletti nomineranno un altro membro che funzionerà da Presidente.

Articolo  28 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo  29 – Disposizioni finali

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.

Articolo  30 – Alternativa alla spedizione di posta elettronica o telefax

Alla spedizione di lettere o telefax prevista nello Statuto dell’Associazione, potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell’avviso.

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