Statuto

Statuto

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e durata

L’ente denominato “FONDAZIONE ARTISTI EMILIO RIZZI E GIO BATTA FERRARI (AREF) – ENTE DEL TERZO SETTORE” in forma abbreviata “FONDAZIONE AREF ETSè una fondazione regolata dagli articoli 14 e ss. del codice civile e del D.Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione ha l’obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”.

La Fondazione non persegue finalità di lucro e non potrà distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

La Fondazione ha durata illimitata.

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), di seguito anche solo “CTS” e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2 – Origini

Il 7 giugno 2001 a Brescia i signori Licio Ferrari, Roberto Ferrari e Salvatore Ferrari, Norma Giacomini, Miretta Rizzi, Silvia Iacobelli e Carla Angela Volpi costituiscono l’Associazione artistica e culturale “Emilio Rizzi e Gio Batta Ferrari – Aref”.

L’Associazione, che ha preso il nome dei due celebri artisti Emilio Rizzi (1881-1952) e Gio Batta Ferrari (1829-1906), si è prefissa sin dall’origine di divenire un centro di vita associativa e d’educazione permanente, dandosi come oggetto e scopo quelli di celebrare la figura di detti pittori e la conoscenza dell’arte e della cultura dei secoli XIX, XX e contemporanea.

I soggetti fondatori, che sono stati incaricati nel tempo di dirigere effettivamente l’associazione Aref, sono stati Roberto Ferrari, con il ruolo di Presidente, Salvatore Ferrari e Silvia Iacobelli quest’ultima con ruolo di direttrice del nuovo sodalizio.

Nell’anno 2024 l’Assemblea generale dei soci delibera di trasformare l’associazione in Fondazione.

Articolo 3 – Sedi 

La sede legale della Fondazione è in Comune di Brescia (BS), all’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento dellindirizzo della sede della Fondazione allinterno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali e rappresentanze anche altrove sia in Italia che all’estero.

Articolo  4 – Scopi, finalità e attività

La Fondazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro ed è libera da qualsiasi vincolo politico e/o religioso e come sopra detto prende i nomi dei celebri pittori Emilio Rizzi (1881-1952) e Gio Batta Ferrari (1829-1906).

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le seguenti attività di interesse generale:

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS, lettera d), con particolare riferimento alla sostenibilità sociale;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 CTS, lettera f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse sociale (art. 5 CTS, lettera i).

In particolare la Fondazione, potrà svolgere tutte le attività necessarie o utili finalizzate all’approfondimento e alla conoscenza dell’arte, della cultura e della vita dei due artisti Emilio Rizzi e Giovan Battista Ferrari e del loro tempo.

Inoltre la Fondazione intende rivolgersi alla generalità dei cittadini, ponendosi, quale istituzione culturale permanente ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte e storia in genere vengono approfondite, illustrate, individuate, sostenute, comparate, conservate, tutelate e promosse e valorizzate ai fini di una sempre maggiore conoscenza, educazione e fruizione, da parte del pubblico e degli specialisti, il tutto con particolare riferimento alla cultura dei secoli XIX e XX e a quella contemporanea.

Per raggiungere tali scopi la Fondazione potrà organizzare mostre, tavole rotonde, convegni, eventi, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi d’arte, seminari di studio, gruppi di ricerca, istituire borse di studio, premi e concorsi, pubblicare cataloghi, riviste, libri, atti di manifestazione artistiche e culturale.

Articolo  5 – Attività diverse e strumentali

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l’altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche soggetti a trascrizione nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) nella misura consentita dalla vigente normativa, costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d’interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed

organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d’attività della Fondazione;

h) istituire archivi, banche dati, fototeche, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;

i) incrementare il patrimonio, culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Articolo  6 – Vigilanza

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del codice civile e delle leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui all’art. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall’ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 117/2017.

SEZIONE II – PATRIMONIO

Articolo  7 – Patrimonio e mezzi finanziari

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili negli anni devoluti e donati da benefattori, come risultanti dall’inventario.

Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all’incremento patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

– le entrate patrimoniali;

– i contributi di Enti privati ed Enti pubblici;

– le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;

– proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 5;

– attraverso ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dellattività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività a quest’ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all’Art. 5, ovvero per l’aumento del patrimonio.

SEZIONE III – MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo  8 – Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Lattività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può avvalersi altresì, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti.

Articolo  9 – Partecipanti associati

Possono divenire Partecipanti associati alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali e immateriali.

Essi sono iscritti nel “Libro dei Partecipanti tenuto e aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione.

L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel “Libro dei Partecipanti”.

Articolo  10 – Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l’Assemblea dei Partecipanti;

d) il Comitato Scientifico;

e) l’Organo di Controllo, nonché il Revisore Legale dei conti ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Tutte le cariche sono gratuite fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell’ufficio per tutte le cariche sociali nei limiti e nel rispetto dell’art. 8 comma 3 del CTS.

Articolo  11 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto all’amministrazione della Fondazione e si compone di 3 (tre) membri.

I primi membri chiamati a rivestire la carica di Amministratori sono nominati nell’atto costitutivo della fondazione, mentre, successivamente, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all’Assemblea dei Partecipanti secondo le modalità di decisione di cui all’art. 16 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni; tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori possono essere anche soggetti non associati ma la maggioranza dei membri deve essere composta da Partecipanti associati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2 CTS e 2382 codice civile.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i membri rimasti in carica provvederanno a sostituirlo per cooptazione. Il componente così eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei Consiglieri eletti si procede al rinnovo dellintero Consiglio di Amministrazione.

Articolo  12 – Cause di ineleggibilià, incompatibilità decadenza, dimissioni, cessazione dalla carica

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio di Amministrazione verifica l’assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d’atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all’esercizio delle funzioni.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.

Articolo  13 – Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è lorgano preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a:

– determinare le norme per l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione;

– redigere il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria da presentare all’Assemblea dei Partecipanti;

– deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

– deliberare in ordine ad ogni contratto e convenzione dell’Ente;

– conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

– deliberare l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

– nominare l’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione;

– nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico.

Articolo  14 – Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto che può essere redatto su qualsiasi supporto – cartaceo o informatico – e può essere consegnato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, e con l’indicazione dell’eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d’urgenza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L’adunanza è valida quando sono presenti due membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi, eccetto quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto, salvo unanime diverso accordo tra i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Non sono ammesse deleghe per l’espressione del voto.

Articolo  15 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Inoltre lo stesso:

– effettua l’ordinaria amministrazione dell’ente e ne cura l’andamento;

– fa rispettare l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

– convoca l’Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e ne cura l’esecuzione delle delibere assunte.

Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre per la ratifica nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Articolo  16 – Assemblea dei partecipanti

L’Assemblea dei Partecipanti, composta da tutti i Partecipanti regolarmente iscritti nell’apposito libro:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed elegge tra questi il Presidente;

– approva il bilancio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sulle le modifiche statutarie nonché sulla proposta di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;

– delibera, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio.

I Partecipanti della Fondazione sono convocati in assemblea dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all’anno per approvare il bilancio d’esercizio ed ogni cinque anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

L’Assemblea può essere inoltre convocata, dal Presidente, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, ed altresì su domanda scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Partecipanti.

La convocazione avviene mediante avviso scritto che può essere redatto su qualsiasi supporto – cartaceo o informatico – e può essere consegnato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, e con l’indicazione dell’eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati alle condizioni indicate all’art. 14.

L’Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti che intervengono.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti, in proprio o per delega.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie nonché la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione, nonché la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione, trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 21 commi 2 e 3 del Codice Civile.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano.

Ciascun Partecipante ha un voto.

Ogni Partecipante può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Partecipante. Ciascun Partecipante può rappresentare sino ad un massimo di tre Partecipanti.

I verbali delle adunanze dell’assemblea dei Partecipanti devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario nominato in seno dell’assemblea stessa.

Articolo  17 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dal Consiglio d’Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione.

Possono far parte del Comitato Scientifico sia Partecipanti associati, sia membri del Consiglio di Amministrazione sia soggetti esterni alla Fondazione e quindi anche soggetti che non siano Partecipanti associati.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.

Il Comitato Scientifico:

– approva, con parere consultivo e non vincolante, le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, indicati dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;

– cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato d’iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

Articolo  18 – Organo di controllo

È obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo.

L’organo di controllo, in forma monocratica o composto da tre membri, è designato dal Consiglio di amministrazione fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del codice civile.

Quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, l’Organo di controllo esercita anche l’attività di revisione legale dei conti.

L’Organo di controllo dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi indicati dall’art. 31 del CTS.

SEZIONE IV – BILANCIO, LIBRI SOCIALI, ESTINZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo  19 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed è approvato dall’Assemblea dei Partecipanti.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla fondazione, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo  20 – Libri sociali

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dellOrgano di controllo, dellAssemblea dei Partecipanti e del Comitato Scientifico;

b) il libro dei Partecipanti associati.

Articolo  21 – Estinzione della fondazione

La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all’art. 27 del Codice Civile, accertate dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d’ufficio o su delibera dell’Assemblea dei Partecipanti con conseguente avvio della procedura di liquidazione ai sensi di legge.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall’Assemblea dei Partecipanti con la maggioranza prevista dall’ultimo comma dell’art. 21 del Codice civile, stabilendosi che tale patrimonio, verrà devoluto con deliberazione ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente ai sensi dell’art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo  22 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private.

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